martedì 15 luglio 2008

Organi e direttivo

Presidente - Sammartino Salvatore M.
Vice - Presidente - Sale Laura
Segretario generale - Vallo Michele
Tesoriere - Marasco Raffaele


Altri membri del direttivo : De Franco Vincenzo, Gilè Andrea.

lunedì 30 giugno 2008

Statuto

Lavori preparatori
La creazione e stipulazione del presente statuto è opera dei soci fondatori Carbone Giuseppe e Sammartino Salvatore M.
Il presente statuto è stato sottoscritto in tutte le sue parti dai soci fondatori: Carbone Giuseppe, Capone Riccardo, Agosta Biagio, Sammartino Salvatore M.
Associazione studentesca “Università Riformista”
Statuto e organi

Parte I
Preambolo
(Principi, Finalità, Rapporti, Mezzi Economici e Soci dell’Associazione)

Articolo I - Denominazione sociale e sede
L’Associazione studentesca “Università Riformista” è costituita il 18 Giugno 2008 nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice civile sotto forma di associazione non riconosciuta.
La durata di tale organizzazione è da considerarsi illimitata nel tempo e comunque riservata alla volontà sovrana dei Soci.
La sede legale dell’Associazione è in Urbino via Colle dei Cappuccini n.15.

Articolo II – Scopi
L’Associazione si rivolge a tutti gli studenti dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino .
Scopo dell’Associazione è promuovere e sostenere attività ed iniziative destinate alla fruizione di
servizi per gli studenti universitari. Promuovere e sostenere iniziative presso gli organi di
Facoltà a vantaggio di tali studenti, dei loro diritti e delle loro necessità. Favorirne la crescita umana,
sociale, culturale e sportiva. Promuovere attività e vertenze di sindacato studentesco inerenti tutti i campi riguardanti lo studio universitario e la vita universitaria in generale (alloggi, servizi ricreativi, rapporti con la città, etc.). Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Articolo III – Principi
Le attività ed iniziative dell’Associazione si ispirano e sono rispettose dei Diritti Inviolabili dell'Uomo e della Persona. L’Associazione pone al centro delle proprie iniziative lo studente in quanto studioso destinato al conseguimento del titolo di studio (laurea triennale, specialistica o quinquennale) istituite presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino.

Articolo IV – Rapporti con le altre Associazioni
L’Associazione valuta in Assemblea dei Soci la collaborazione a progetti ed iniziative meritevoli di tutte le altre Associazioni, purché questi siano conformi allo Statuto.

Articolo V - Mezzi economici
L’Associazione si basa economicamente sui contributi associativi richiesti annualmente ai propri associati; usufruisce dei finanziamenti che enti pubblici mettono a disposizione per il sostegno di
attività no profit; provvede alla ricerca di finanziamenti anche da enti privati in cambio di pubblicità sui propri lavori mediatici, giornalistici o di intrattenimento.

Articolo VI – Soci
Sono membri dell’Associazione tutti gli studenti che si riconoscono nei Principi stabiliti dal presente
Statuto e, che essendo iscritti, siano in regola con il pagamento delle quote associative.
La quota associativa è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo; per anno si intende l’anno
accademico (Settembre/Settembre). L’Assemblea dei Soci può inoltre nominare a propria discrezione (tramite richiesta al Presidente da parte della metà più uno degli iscritti all’Associazione) dei Soci Onorari laureati e non che si siano particolarmente distinti durante il periodo di frequenza universitaria e/o militanza
associativa. Sono comunque Soci Onorari e membri del Consiglio del Collegio dei Probiviri tutti coloro che abbiano ricoperto almeno una volta la carica di Presidente di tale Associazione, salvo che questi non decidano diversamente.

Parte II
Organi
(Strutture e Funzioni)

Articolo VII – Organi
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Consiglio del Collegio dei Probiviri, il Segretario Generale e il Tesoriere. Tutti questi organi deliberano in maniera democratica; a nessuna carica è riservato il potere di veto.
La durata delle cariche è specificata nella Parte III, all’art. XVII riguardante il sistema elettorale.

Articolo VIII – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti gli iscritti all'Associazione stessa. Le sue delibere sono vincolanti a tutti gli aderenti assenti o dissenzienti.
Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta con la presenza di almeno 3 (tre) membri.
L’Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice-Presidente. Non può riunirsi meno di una volta ogni 2 (due) mesi nei periodi di attività (Ottobre/Giugno). Essa è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza anche di quest’ultimo dall’iscritto più anziano di età. E’ prevista la relazione di un ordine del giorno a cura del Segretario Generale su indicazione del Presidente con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di preavviso.

Articolo IX – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) associati eletti democraticamente in seno all’Assemblea; la durata di tale organo è di 2 (due) anni. Esso, dirige l’Associazione, emana atti di indirizzo politico e programmatico, elegge il Presidente. Le sue delibere sono vincolanti a tutti gli aderenti come per l’Assemblea dei Soci. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta con la presenza di almeno 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo. Esso deve riunirsi su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice-Presidente almeno una volta al mese nel periodo di attività universitaria (Ottobre/Giugno); nei periodi di inattività può riunirsi con minore frequenza.

Articolo X – Presidente
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell’Associazione davanti a terzi; convoca le riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, le presiede, approva l’ordine del giorno; assicura pronta, rapida ed efficace esecuzione delle delibere interne dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; può delegare alcune competenze al Vice-Presidente o a determinati Consiglieri o Soci. Nomina il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione scegliendoli tra gli iscritti. Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo elegge un nuovo Presidente tra i propri membri entro un mese.

Articolo XI – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, è costituito da un numero di iscritti variabile da 3 (tre) a un massimo di 15
(quindici) in modo da risultare proporzionale al numero di iscritti in un determinato momento. Esso viene eletto dall’Assemblea dei Soci. Sono funzioni del Collegio dei Probiviri la conciliazione di controversie tra i Soci e il controllo sull’operato del Consiglio Direttivo in tutte le sue funzioni: in particolare il Collegio dei Probiviri procede nei casi stabiliti dai suoi regolamenti, a multa ed espulsione. È un organo autonomo che non è soggetto a controllo da parte del Consiglio Direttivo e al suo interno nomina un Presidente, il quale a sua volta nominerà un Vice-presidente Vicario e un Segretario. Si riunisce su convocazione del suo Presidente o, in caso di impedimento del suo Vice-Presidente. Le sue delibere sono approvate a maggioranza assoluta con la presenza di almeno 3 (tre) membri.

Articolo XII – Consiglio del Collegio dei Probiviri
Il Consiglio del Collegio dei Probiviri è un organo formato da tutti coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione; non è dunque un organo strettamente necessario. Esso non nomina nessuna figura al suo interno ed è complementare e dipendente dal Collegio dei Probiviri; si riunisce infatti insieme al Collegio dei Probiviri. Svolge funzioni di consiglio non vincolanti riguardo le eventuali decisioni che verranno prese dal Collegio da cui dipende.

Articolo XIII – Segretario Generale
Il Segretario Generale dell’Associazione è il soggetto tenuto a mantenere ordinata la documentazione, la corrispondenza, e tutta la produzione cartacea e non dell’Associazione, ivi compresi i verbali dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dei quali è il redigente. Questi è nominato dal Presidente e resta in carica quanto quest’ultimo.

Articolo XIV - Tesoriere
Il Tesoriere provvede: al costante aggiornamento del Libro di cassa; alla corretta gestione contabile ed
amministrativa dell’Associazione; al controllo dell’attività contabile ed amministrativa svolta dai Soci e da eventuali collaboratori; ad intrattenere rapporti di conto corrente su delega del Presidente limitatamente per i versamenti ed i pagamenti sui conti dell’Associazione; a redigere annualmente i bilanci consuntivi e preventivi. Questi è nominato dal Presidente e resta in carica quanto quest’ultimo.

Parte III
Disposizioni Transitorie e Finali

Articolo XV – Nome dell’Associazione
Il nome dell’Associazione è “Università Riformista” il suo simbolo è un cerchio con all’interno la scritta “Università Riformista – Urbino” con al centro le lettere U ed R avente come sfondo l’immagine del globo terrestre.
XV (bis) Per ogni modifica al nome e al simbolo occorre seguire il procedimento di revisione statutaria descritto in questa stessa Parte III, all’articolo XX.

Articolo XVI - Disposizioni su formazione ed entrata in funzione del primo Consiglio Direttivo
Il primo Consiglio Direttivo dell’Associazione “Università Riformista” è costituito dai primi 6 (sei) Soci fondatori dell’Associazione; con questa disposizione si limitano effetti devianti o distorcenti di quelle che sono le finalità dell’Associazione stessa. Tale Consiglio Direttivo sarà formato ed entrerà in funzione immediatamente dopo la firma del presente Statuto da parte di tutti i suoi membri.
Una volta formato, esso svolgerà tutte le proprie funzioni descritte nella Parte II, all’articolo X. Entro un mese dalla nomina del Consiglio Direttivo (escluso il primo) l’Assemblea dei Soci dovrà provvedere all’elezione del Collegio dei Probiviri.



Articolo XVII – Sistema elettorale
(a) Consiglio Direttivo: il Consiglio Direttivo (escluso il primo) è eletto a maggioranza assoluta da almeno 2/3 dei membri dell’Assemblea dei Soci. Esso resta in carica per 2 (due) anni. Il nuovo Consiglio Direttivo deve essere eletto prima che siano decorse 3 (tre) settimane dalla fine del mandato del precedente Consiglio Direttivo. In questo periodo di transizione sarà il Presidente uscente a dirigere le elezioni e, in casi di necessità, ad emettere decretazione d’urgenza.
(b) Presidente: il Presidente dell’Associazione è eletto a maggioranza assoluta da tutti i membri del Consiglio Direttivo entro un mese dall’insediamento di quest’ultimo. Nel caso in cui 2 o più candidati alla Presidenza conseguano un risultato di parità, risulterà eletto il candidato più anziano (anzianità anagrafica). Egli deve essere un membro del Consiglio Direttivo (lo stesso vale per il Vice-Presidente). Appena eletto, questi nominerà un Vice-Presidente, un Segretario Generale ed un Tesoriere che lo accompagneranno sino alla fine del suo mandato. La sua carica termina con l’elezione da parte del nuovo Consiglio Direttivo del nuovo Presidente dell‘Associazione, o con una mozione di sfiducia presentata dai 3/5 dei membri del Consiglio Direttivo o con dimissioni.
(c) Collegio dei Probiviri: il Collegio dei Probiviri è eletto a maggioranza assoluta da almeno 2/3 dei membri dell’Assemblea dei Soci. Quest’organo resta in carica un anno; decorso questo termine, le nuove elezioni dovranno tenersi entro un mese, supervisionate dal Presidente uscente del Collegio dei Probiviri.
(d) Presidente del Collegio dei Probiviri: il Presidente del Collegio dei Probiviri è eletto a maggioranza assoluta da almeno 2/3 dei membri del Collegio entro una settimana dall’insediamento di quest’ultimo. Appena eletto, nomina un Vice-Presidente Vicario ed un Segretario che lo accompagneranno sino alla fine del suo mandato. Egli (come il Vice-Presidente Vicario e il Segretario di detto Collegio) deve essere un membro del Collegio dei Probiviri. La sua carica termina con l’elezione da parte del nuovo Collegio dei Probiviri del nuovo Presidente di detto Collegio. Questa carica non può essere sfiduciata.
XVII (bis) Le restanti figure (esclusi i Soci Onorari non ex Presidenti dei quali si tratta nella Parte I, all’articolo VI) non necessitano di elezione ma sono scelte per nomina diretta (per il dettaglio si rimanda alla Parte II inerente agli organi). Tutti sono rieleggibili ad una carica nuova o ricoperta precedentemente.

Articolo XVIII – Poteri degli organi e loro doveri
Gli organi previsti all’interno dell’Associazione “Università Riformista” sono concepiti in base alla democratica divisione dei poteri del Montesquieu;
(a) Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo: potere legislativo;
(b) Presidente dell’Associazione, Consiglio Direttivo: potere esecutivo;
(c) Collegio dei Probiviri, Consiglio del Collegio dei Probiviri: potere giudiziario e (in particolare per il secondo) consultivo.
XVIII (bis) Non sono ammessi altri organi (né figure, se non di tipo puramente rappresentativo o ausiliare) al di fuori di quelli contemplati in questo Statuto

Articolo XIX – Incompatibilità tra le cariche
Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario Generale, Tesoriere e membro del Consiglio Direttivo sono espressamente incompatibili con la carica di membro del Collegio dei Probiviri.
Per impedire la concentrazione di più poteri nelle mani di un unico membro dell’Associazione, nel caso in cui un ex Presidente, scaduta questa carica e divenuto membro del Consiglio del Collegio dei Probiviri pur restando normalmente iscritto e pagando dunque la quota associativa, venga nuovamente eletto a Presidente dell’Associazione, egli perderà la carica di Consigliere del Consiglio del Collegio dei Probiviri. Inoltre, tutti i Soci Onorari che desiderino restare parte attiva all’interno dell’Associazione e quindi, essere eleggibili ed assumere dunque cariche, sono soggetti a concorrere alle spese dell’Associazione attraverso il pagamento della quota associativa.

Articolo XX - Revisione dello Statuto
Per ogni integrazione, ridimensionamento o variazione dello Statuto è necessaria l’approvazione a
maggioranza qualificata dei 2/3 dell’Assemblea dei Soci con almeno i 2/3 dei componenti presenti. Il progetto di modifica dovrà essere presentato dal Consiglio Direttivo o da 1/4 dei Soci che legittimeranno la presentazione con la loro sottoscrizione. Una volta votato, lo Statuto si adatterà alle modifiche apportate e potrà cosi entrare in vigore con tutte le conseguenze pratiche che le modifiche comportano.
XX (bis). L’intero articolo XX (compreso il XX bis) non può essere oggetto di alcun tipo di revisione statutaria.